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Accesso civico generalizzato


Accesso civico

La norma
L'accesso civico cosiddetto generalizzato è regolato da:
•    Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 2)
•    Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co 2 del D.lgs. 33/2013

•    Nuove  linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti  pubblici economici. (Determina ANAC n°1134/2017)



Cosa si può chiedere
Dati, informazioni e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del suddetto decreto legislativo, valutando caso per caso la possibilità di diniego all’accesso. Nella determinazione n. 1134/2017 (§ 3.1.4), ANAC ha tenuto conto del possibile impatto sulle attività concorrenziali ed ha precisato, nel rinviare alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 sui limiti all’accesso generalizzato, che «particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali».


Cosa non si può chiedere
In generale non può essere richiesto l’accesso a:
•    informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma;
•    dati che richiedono una elaborazione da parte della Società;
•    un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Società.
Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, la Società potrà chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Nella medesima determinazione n. 1134/2017 (§ 3.3.4), ANAC ha inoltre precisato che il diritto di accesso generalizzato «E' escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti l'organizzazione».

In particolare, per le Società in partecipazione pubblica, al (§ 2.3.2) ANAC evidenzia che «Per la trasparenza l'art. 2 bis, co. 3, del D. Lgs. n° 33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n° 97/2016, prevede che si applichi la medesima disciplina prevista per le P.A., in quanto compatibile e limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.»


Chi può fare la richiesta
Chiunque.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come presentare la richiesta
La richiesta può essere scritta utilizzando il modulo richiesta accesso civico "generalizzato".
Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Non saranno accettate richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite:
•    PEC (posta elettronica certificata);
•    posta elettronica non certificata.
La richiesta è valida:
•    se è sottoscritta con firma digitale;
•    se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità.

A quale ufficio presentare la richiesta
L’istanza deve essere trasmessa per via telematica alla Segreteria Generale di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., agli indirizzi e-mail o PEC 

segreteria@interportocervignano.it (per invii da e-mail)

interportocervignano@cert.spin.it (per invii da PEC)

Per la richiesta di accesso generalizzato utilizzare il modulo Modulo di accesso “generalizzato”.

Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso
La richiesta di accesso generalizzato, esaminata dal Direttore Generale, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato sia rifiutato se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, ovverosia:

a) protezione dei dati personali,

b) libertà e segretezza della corrispondenza,

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi   proprietà intellettuale, diritto d’autore, segreti commerciali, know-how aziendale in genere, organizzazione aziendale, esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali, finanziarie, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore.

 

Ricorsi
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

 

ALLEGATI

modulo richiesta accesso civico "generalizzato"